Cosa è successo alla misura Transizione 4.0 nel 2026 e cosa la sostituisce

Aggiornamento: 12 ott

Il credito d'imposta per i beni strumentali 4.0 non accetta più nuovi investimenti: l'ultima finestra si è chiusa il 30 giugno 2026. Dal 2026 il suo posto è preso dall'Iperammortamento, con regole e documenti diversi
Chi cerca oggi "Transizione 4.0" di solito si trova in una di tre situazioni:
ha un macchinario ordinato nel 2025 e non sa se il credito è ancora suo;
ha beni acquistati negli anni scorsi mai certificati;
sta per investire e vuole capire con quale strumento farlo nel 2026.
Transizione 4.0, cioè il credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali 4.0, è chiusa per i nuovi investimenti.
Restano aperte alcune code, che riguardano chi aveva già prenotato le risorse e chi ha beni pregressi da regolarizzare.
Per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 lo strumento è un altro: l'Iperammortamento, che il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) chiama anche "Nuovo Piano Transizione 5.0".
Su un macchinario da 1.000.000 € il vecchio credito 2025 valeva 200.000 €, da usare per pagare imposte e contributi tramite il modello F24.
Con l'Iperammortamento lo stesso bene, con aliquota IRES piena, genera un risparmio d'imposta stimato in circa 432.000 €, ma distribuito negli anni e solo se l'impresa ha utili tassabili. Più beneficio, quindi, ma con un meccanismo e obblighi documentali diversi.
INDICE
Transizione 4.0: cos'è e perché si parla di chiusura
Questo è il punto che crea più confusione: "Transizione 4.0" non è mai stata una legge unica, ma il nome del piano che dal 2020 ha agevolato gli acquisti di macchinari, impianti e software tecnologicamente avanzati.
Lo strumento principale era un credito d'imposta, cioè un importo che l'impresa può usare per ridurre i versamenti di imposte e contributi tramite il modello F24.
Il credito era calcolato in percentuale sul costo del bene, con percentuali diverse secondo l'anno di acquisto e il tipo di bene. I beni "4.0" erano quelli elencati in due allegati alla legge di bilancio 2017: l'Allegato A per i beni materiali (macchine a controllo numerico, robot, sistemi di misura e di monitoraggio) e l'Allegato B per software e piattaforme.
La disciplina di riferimento è quella dell'art. 1, commi 1051-1063, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, prorogata più volte con percentuali via via ridotte: dal 50% dei beni materiali acquistati nel 2021 si è arrivati al 20% degli investimenti 2023-2025, per la quota fino a 2,5 milioni di euro.
La legge di bilancio 2025 (Legge 30 dicembre 2024, n. 207) ha poi deciso la chiusura: ha previsto un'ultima finestra per i soli beni materiali dell'Allegato A, con un tetto di spesa, e ha abrogato dal 2025 il credito sui software dell'Allegato B.
Chi nel 2025 ha acquistato un software 4.0 non ha diritto al credito.
Le date che hanno chiuso la misura
Data | Cosa è successo | Fonte |
31/12/2025 | Ultimo giorno utile per avere l'ordine accettato dal fornitore e pagare un acconto di almeno il 20% | Art. 1, c. 446, L. 207/2024 |
31/01/2026 | Termine per la comunicazione preventiva al GSE degli investimenti 2025 | D.D. MIMIT 15/05/2025 e pagina MIMIT della misura |
31/03/2026 | Termine prorogato per la comunicazione di completamento dei beni ultimati entro il 31/12/2025 | D.D. MIMIT 28/01/2026 |
30/06/2026 | Termine ultimo per completare l'investimento: consegna e interconnessione del bene | Art. 1, c. 446, L. 207/2024 |
15/09/2026 | Termine prorogato per le comunicazioni di conferma e completamento dei beni completati tra il 01/01/2026 e il 30/06/2026 | D.D. MIMIT 31/07/2026 |
A ottobre 2026 tutti questi termini sono superati e la pagina ufficiale della misura sul sito del MIMIT (ultima modifica 24/09/2026) non riporta proroghe successive al decreto del 31 luglio.
Un dettaglio che vale la pena chiarire: il 30 giugno 2026 era la data entro cui il bene doveva essere consegnato e collegato ai sistemi aziendali, non la data della comunicazione al GSE, che aveva un termine proprio e successivo.
Un bene completato a luglio 2026 resta invece fuori dal credito, anche con acconto pagato nel 2025.
Il plafond di 2,2 miliardi per i beni dell'Allegato A
Molte ricerche su "Transizione 4.0 beni strumentali allegato A plafond" nascono da qui.
Per gli investimenti dell'ultima finestra (effettuati nel 2025, o entro il 30 giugno 2026 con acconto pagato entro il 31 dicembre 2025) la legge ha fissato un limite di spesa di 2.200 milioni di euro: il credito spettava in ordine cronologico di invio della comunicazione preventiva, fino a esaurimento delle risorse (art. 1, cc. 446-448, L. 207/2024).
Il limite non vale per chi aveva già ordine accettato e acconto del 20% entro il 31 dicembre 2024: quelle imprese avevano diritto al credito senza dover concorrere per le risorse.
Quando le risorse si sono esaurite, le comunicazioni sono state comunque acquisite e le imprese sono finite in lista d'attesa. Il decreto del 31 luglio 2026 ha previsto che chi riceveva dal GSE l'avviso di nuove risorse disponibili potesse inviare conferma e completamento entro il 15 settembre 2026.
Chi ha una posizione in lista d'attesa e non ha ricevuto comunicazioni dal GSE, o non è certo di aver chiuso tutti i passaggi, ha interesse a verificarlo subito: la posizione si controlla nell'area clienti del GSE.
Le comunicazioni al GSE: chi doveva farle e cosa succede se mancano
La voce "Transizione 4.0 - Accedi ai questionari" che compare nelle ricerche è il nome dell'applicazione, nell'area clienti del GSE (Gestore dei Servizi Energetici), da cui si inviano le comunicazioni sul credito. L'accesso avviene previa registrazione all'area clienti, e i modelli vanno firmati digitalmente dal legale rappresentante.
Lo vediamo spesso: imprese che hanno usato regolarmente il credito per anni scoprono solo ora di dover inviare comunicazioni anche per beni del 2023 o del 2024.
L'obbligo nasce dall'art. 6 del D.L. 29 marzo 2024, n. 39, che ha reso le comunicazioni una condizione per poter usare il credito in F24.
Anno di effettuazione dell'investimento | Comunicazioni dovute al GSE |
Fino al 31/12/2022 | Nessuna |
Dal 01/01/2023 al 29/03/2024 | Solo comunicazione di completamento |
Dal 30/03/2024 al 31/12/2024 | Comunicazione preventiva e comunicazione di completamento |
2025, fino al 30/06/2026 (ultima finestra) | Preventiva, conferma dell'acconto, completamento, con i termini visti sopra |
Per gli investimenti 2023 e 2024 la comunicazione non comporta la perdita del diritto al credito se inviata in ritardo: l'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a interpello n. 260 del 16/12/2024, ha ritenuto ammesso l'invio tardivo, nell'ordine preventiva e poi completamento. Senza le comunicazioni, però, il credito non si può usare in F24.
Il caso più delicato è quello di chi ha già compensato il credito senza aver inviato le comunicazioni. In una risposta a interpello del 2026 (n. 40/2026) l'Agenzia ha indicato una regolarizzazione con sanzione ridotta se la violazione è rimossa entro il termine della dichiarazione dei redditi dell'anno in cui è avvenuta; oltre quel termine il credito usato è considerato non spettante, con riversamento e sanzione del 25%.
Sono indicazioni rese su casi specifici: ogni situazione va verificata con il proprio commercialista.
Una volta completata la procedura, il credito si usa in F24 in tre quote annuali di pari importo, a partire dall'anno in cui il bene è stato interconnesso (art. 1, c. 1059, L. 178/2020).
Per l'ultima finestra il MIMIT trasmette ogni mese all'Agenzia delle Entrate l'elenco delle imprese e il credito diventa utilizzabile dal decimo giorno del mese successivo alla trasmissione.
Beni acquistati tra il 2020 e il 2025 e mai certificati
È il principale valore residuo della misura, e quello che quasi nessuno verifica.
Il credito per i beni 4.0 matura dall'anno in cui il bene viene interconnesso, cioè collegato al sistema informatico che gestisce la produzione, non dall'anno di acquisto (art. 1, c. 1059, L. 178/2020).
La legge non fissa un termine entro cui interconnettere il bene o produrre la perizia: lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 9/E del 23/07/2021, che precisa anche che, se la documentazione arriva in un anno successivo, il beneficio non si perde ma l'utilizzo slitta in avanti.
In pratica, un'impresa che ha comprato nel 2021 o nel 2022 un macchinario con caratteristiche 4.0, mai collegato formalmente o mai periziato, può in molti casi ancora recuperare il credito. Le condizioni da verificare sono tre:
1. il bene doveva avere le caratteristiche tecniche 4.0 già quando è entrato in funzione, e deve averle ancora oggi: l'interconnessione tardiva serve ad adeguare il collegamento informatico, non a dotare il bene di funzioni che non aveva;
2. deve esistere un sistema gestionale reale a cui collegarlo, con scambio di dati nei due sensi;
3. per i beni effettuati dal 2023 servono anche le comunicazioni al GSE descritte sopra.
La percentuale applicabile e l'anno di partenza dell'utilizzo vanno ricostruiti caso per caso: sono gli aspetti su cui la prassi dell'Agenzia non dà risposte valide per tutti.
Perizia, fatture e conservazione dei documenti
Questo è il punto meno ovvio, e quello su cui insistiamo di più: il credito 4.0 non si chiude con l'ultima quota usata in F24. La documentazione deve restare disponibile per i controlli negli anni successivi.
Per il credito d'imposta 4.0 la legge richiede (art. 1, c. 1062, L. 178/2020):
1. conservazione della documentazione che dimostra il costo sostenuto e il calcolo corretto del credito, a pena di revoca del beneficio;
2. fatture e documenti di acquisto con il riferimento espresso alla norma agevolativa; l'Agenzia ammette la regolarizzazione delle fatture prive di dicitura solo prima dell'inizio di un controllo (Circ. AdE 9/E/2021);
3. perizia asseverata di un ingegnere o di un perito industriale iscritto all'albo, oppure attestato di conformità di un ente di certificazione accreditato, che confermi le caratteristiche 4.0 e l'interconnessione; per i beni di costo unitario fino a 300.000 € basta una dichiarazione del legale rappresentante.
C'è poi un vincolo di mantenimento: se il bene viene venduto o trasferito in una sede all'estero entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di interconnessione, il credito si riduce e la parte già usata va restituita, salvo sostituzione con un bene equivalente (art. 1, c. 1060, L. 178/2020).
Per l'Iperammortamento le regole sono più severe, come vediamo più avanti: la perizia serve per tutti i beni, senza soglia, e il vincolo dura per tutto il periodo in cui si usa il beneficio.
Transizione 4.0 e 5.0: le differenze
La Transizione 5.0 (art. 38 del D.L. 2 marzo 2024, n. 19) non era la versione aggiornata della 4.0 ma una misura parallela, per gli investimenti 2024-2025.
Agevolava gli stessi beni 4.0, ma solo se l'investimento riduceva i consumi energetici: almeno il 3% dello stabilimento o il 5% del processo interessato, certificati prima e dopo l'investimento da un tecnico abilitato (EGE o ESCo).
In cambio, le percentuali erano più alte: dal 35% per la quota di investimenti fino a 10 milioni di euro.
Voce | Transizione 4.0 (credito beni strumentali) | Transizione 5.0 (2024-2025) | Iperammortamento 2026 |
Natura | Credito d'imposta in F24 | Credito d'imposta in F24 | Maggiore deduzione fiscale (non è un credito) |
Investimenti agevolati | Fino al 30/06/2026 (ultima finestra) | 01/01/2024-31/12/2025 | 01/01/2026-30/09/2028 |
Condizione energetica | No | Riduzione consumi certificata (3% stabilimento o 5% processo) | No (ammessi anche impianti da rinnovabili per autoconsumo) |
Beneficio massimo sulla prima fascia | 20% del costo (2023-2025) | 35-45% del costo | Costo maggiorato del 180% (circa 43% di risparmio con IRES al 24%) |
Software | Abrogato dal 2025 | Ammessi con condizioni | Ammessi (Allegato V) |
Perizia | Sopra 300.000 € per bene | Certificazioni energetiche ex ante ed ex post | Per tutti i beni, più certificazione contabile |
Vincolo sul bene | 2 anni dopo l'interconnessione | 5 anni dopo il completamento | Per tutto il periodo di fruizione |
Stato al 12/10/2026 | Chiusa | Risorse esaurite (D.D. MIMIT 06/11/2025) | Attiva |
Il passaggio all'Iperammortamento 2026
Dal 1° gennaio 2026 i crediti d'imposta 4.0 e 5.0 sono sostituiti da un unico strumento, l'Iperammortamento, introdotto dall'art. 1, commi 427-436, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026).
Il meccanismo è diverso.
Non c'è più un importo da usare in F24: il costo del bene viene "maggiorato" ai soli fini fiscali, cioè l'impresa può dedurre dal reddito più di quanto ha speso, attraverso le quote di ammortamento o i canoni di leasing.
La maggiorazione è del 180% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 100% tra 2,5 e 10 milioni e del 50% tra 10 e 20 milioni.
I punti essenziali:
1. Periodo: investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.
2. Beni: quelli degli Allegati IV (beni materiali) e V (software) alla L. 199/2025, che aggiornano i vecchi Allegati A e B, oltre agli impianti per produrre energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo. Dal 2026 non conta più il Paese di produzione del bene: il requisito di origine europea previsto in origine è stato soppresso dall'art. 7 del D.L. 38/2026, con effetto per gli investimenti dal 1° gennaio 2026.
3. Procedura: comunicazioni al GSE tramite la sua piattaforma (aperta dal 12/06/2026): preventiva, conferma dell'acconto del 20% entro sessanta giorni dall'esito positivo del GSE, completamento entro il 15 novembre 2028, più una comunicazione periodica entro il 20 gennaio e una integrativa entro il 30 giugno di ogni anno (decreto MIMIT-MEF del 7 maggio 2026, art. 3).
4. Documenti: perizia tecnica asseverata e certificazione contabile per tutti gli investimenti, a prescindere dal valore (decreto del 7 maggio 2026, artt. 6 e 7).
5. Quando si inizia a dedurre: dal periodo d'imposta in cui si invia al GSE la comunicazione di completamento, purché il bene sia entrato in funzione nello stesso periodo e il GSE abbia dato esito positivo (decreto del 7 maggio 2026, art. 4).
Due avvertenze per chi arriva dalla Transizione 4.0.
La prima: sullo stesso investimento non si possono avere entrambi i benefici; la maggiorazione non si applica ai beni che hanno usato l'ultima finestra del credito 4.0 (art. 1, c. 431, L. 199/2025).
La seconda: un bene ordinato nel 2025 ma completato dopo il 30 giugno 2026, e quindi rimasto fuori dal credito, può in linea di principio rientrare nell'Iperammortamento come investimento effettuato nel 2026, ma va verificato caso per caso, a partire dalla data di consegna e dalle comunicazioni al GSE.
Un'ultima differenza riguarda i controlli.
Se il beneficio decade, per esempio perché il bene viene venduto senza essere sostituito o perché la documentazione non è conservata, il decreto attuativo prevede il recupero dell'importo con interessi e sanzioni (artt. 10 e 11).
Un esempio numerico: lo stesso macchinario con tre regimi
Un'impresa del packaging acquista una linea di confezionamento automatica interconnessa da 1.000.000 €, unico investimento dell'anno, con IRES al 24% e utili sufficienti ad assorbire le deduzioni.
Voce | Credito 4.0 (bene 2025) | Transizione 5.0 (bene 2025, riduzione consumi 3%) | Iperammortamento (bene 2026) |
Costo del bene | 1.000.000 € | 1.000.000 € | 1.000.000 € |
Percentuale | 20% | 35% | Maggiorazione 180% |
Base del beneficio | 1.000.000 € | 1.000.000 € | 1.800.000 € di deduzione aggiuntiva |
Beneficio stimato | 200.000 € | 350.000 € | 432.000 € |
Percentuale del costo | 20% | 35% | 43,2% |
Come arriva | F24, 3 quote annuali | F24 | Minori imposte, lungo gli anni di ammortamento |
Scadenze operative
Data | Descrizione | Fonte |
31/12/2026 | Termine per usare in F24 il credito Transizione 5.0 all'89,77% per le domande rimaste senza fondi | Art. 8, c. 3, D.L. 38/2026 |
20/01 di ogni anno | Iperammortamento: comunicazione periodica al GSE | D.M. MIMIT-MEF 07/05/2026, art. 3, c. 6 |
30/06 di ogni anno | Iperammortamento: comunicazione integrativa con il piano di ammortamento | D.M. MIMIT-MEF 07/05/2026, art. 3, c. 6 |
30/09/2028 | Iperammortamento: termine per effettuare gli investimenti | Art. 1, c. 427, L. 199/2025 |
15/11/2028 | Iperammortamento: termine ultimo per le comunicazioni di completamento | D.M. MIMIT-MEF 07/05/2026, art. 3, c. 3 |
Nessun termine fisso | Credito 4.0: comunicazioni GSE tardive per beni 2023-2024 e recupero di beni 2020-2025 mai certificati | Art. 6 D.L. 39/2024; Circ. AdE 9/E/2021; Risposta AdE 260/2024 |
La scadenza che vediamo saltare più spesso, nell'Iperammortamento, non è il completamento ma la comunicazione periodica di gennaio: si presenta ogni anno per tutta la durata del beneficio, anche quando sull'investimento non è cambiato nulla.
Domande frequenti
Il credito d'imposta 4.0 è ancora attivo nel 2026?
Non per nuove prenotazioni: la finestra si e' chiusa il 31 dicembre 2025. Resta pero' attivo per chi aveva gia' versato un acconto di almeno il 20% entro quella data, con investimento da completare entro il 30 giugno 2026.
Qual'è la nuova scadenza per la comunicazione di completamento?
Il 15 settembre 2026, secondo il Decreto Direttoriale MIMIT del 31 luglio 2026. La proroga vale sia per gli investimenti completati entro il 31/12/2025 sia per quelli completati entro il 30/06/2026.
Se ho già perso la scadenza del 31 marzo 2026, sono escluso?
No. La proroga del 31 luglio 2026 copre esplicitamente anche chi non aveva inviato la comunicazione entro la precedente scadenza del 31 marzo. La nuova finestra al 15 settembre riapre la possibilita' per questi casi.
Quali sono le aliquote del credito 4.0?
20% fino a 2,5 milioni di euro di investimento, 10% sulla quota tra 2,5 e 10 milioni, 5% sulla quota tra 10 e 20 milioni. Il meccanismo e' a scaglioni progressivi.
I beni immateriali 4.0 sono ancora agevolabili?
No. Il credito sui beni immateriali dell'Allegato B e' stato abrogato dal 2025.
Perchè è stata concessa questa terza categoria?
La motivazione ufficiale del MIMIT e' consentire alle imprese che hanno ricevuto comunicazione di nuove risorse disponibili dal GSE di completare la procedura: il ritardo era legato ai tempi tecnici del GSE, non a inadempienze delle imprese.
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