Maggio 2026
FAQ Transizione 5.0: le domande più frequenti sul credito d'imposta e la procedura GSE
Acconto, risparmio energetico, cumulabilità, fotovoltaico, DNSH. Le risposte alle domande che le imprese fanno più spesso sul Piano Transizione 5.0 — aggiornate al febbraio 2025.
Il Piano Transizione 5.0 è disciplinato dal Decreto-Legge 2 marzo 2024, n. 19 (convertito con L. 29 aprile 2024, n. 56), con modifiche introdotte dalla Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025, commi 427-429). Le modalità operative sono definite dal DM 24 luglio 2024 e dalla Circolare MIMIT del 16 agosto 2024.
Questa raccolta risponde alle domande più frequenti che emergono in fase di accesso e gestione dell'agevolazione.
Accesso e acconto minimo
• Acconto minimo per beni strumentali 4.0: 20% del costo del bene
• Acconto minimo per impianti di autoproduzione energia rinnovabile: 20%
• Scadenza interconnessione beni 4.0: 31 dicembre 2025
• Data limite trasmissione documentazione di interconnessione: 28 febbraio 2026
Risparmio energetico e calcolo dei consumi
Il Piano Transizione 5.0 è strutturato attorno al risparmio energetico: l'agevolazione è accessibile solo se l'investimento produce una riduzione misurabile dei consumi energetici rispetto alla situazione di partenza.
Il calcolo del risparmio energetico richiede:
• Certificazione ex-ante — redatta da un EGE (Esperto in Gestione dell'Energia) o da una ESCO accreditata, prima dell'avvio dell'investimento
• Certificazione ex-post — attestazione del risparmio effettivamente conseguito, necessaria per la chiusura della pratica
• Documentazione del certificatore — dichiarazioni di indipendenza, credenziali EGE/ESCO e identità del rappresentante legale
Determinazione del credito d'imposta
L'importo del credito d'imposta varia in funzione della quota di investimento e del livello di risparmio energetico conseguito. Il credito si applica sull'investimento complessivo ammissibile, inclusi i beni materiali, immateriali e gli impianti di autoproduzione.
Impianti di autoproduzione da fonti rinnovabili
Gli impianti di autoproduzione di energia da fonti rinnovabili rientrano tra i beni agevolabili del Piano Transizione 5.0, con specifiche regole per i moduli fotovoltaici.
Maggiorazioni per moduli fotovoltaici in base alle caratteristiche tecniche:
• 130%: moduli prodotti nell'Unione Europea con efficienza ≥ 21,5%
• 140%: celle prodotte nell'UE con efficienza ≥ 23,5%
• 150%: celle bifacciali ad eterogiunzione o tandem prodotte nell'UE con efficienza ≥ 24%
Cumulabilità con altre agevolazioni
Il credito d'imposta Transizione 5.0 può essere cumulato con altre misure agevolative, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa sugli aiuti di Stato e dai singoli strumenti.
DNSH e beni non ammissibili
Il Piano Transizione 5.0, in quanto finanziato nell'ambito del PNRR, è soggetto al principio DNSH (Do No Significant Harm): i beni e le attività finanziate non devono causare danni significativi all'ambiente.
Beni esplicitamente esclusi:
• Macchine mobili non stradali alimentate a combustibili fossili
• Veicoli rientranti nel Regolamento (UE) 2018/858
• Rifiuti pericolosi destinati a smaltimento (salvo verifiche condizionali specifiche)
Beni ammissibili (esempi):
• Impianti fotovoltaici con moduli regolarmente iscritti
• Impianti solari termici per scopi produttivi
• Macchine agricole semoventi conformi agli standard STAGE V
• Sistemi di monitoraggio per aria compressa
• Software per l'ottimizzazione logistica
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