Aprile 2026
Cumulabilità ZES e Transizione 5.0: come massimizzare il credito d'imposta
Le imprese del Mezzogiorno, Marche e Umbria, possono combinare i due strumenti. Ma le regole sul doppio finanziamento e i massimali UE richiedono una verifica tecnica precisa.
Per le imprese che investono nelle 8 regioni del Mezzogiorno, Marche e Umbria si mette sul tavolo una combinazione raramente sfruttata: il credito d'imposta ZES Unica e il Piano Transizione 5.0 possono essere utilizzati sullo stesso investimento.
Il principio fondamentale è quello del divieto di doppio finanziamento: le stesse spese non possono essere rimborsate due volte. Ma questo non significa che i due strumenti siano incompatibili. Significa che la struttura dell'investimento va pianificata in anticipo, con attenzione alle basi imponibili di ciascuna misura e ai massimali di intensità previsti dalla normativa europea.
In questo articolo
ZES Unica e Transizione 5.0: due misure, un'unica opportunità
Sono due strumenti distinti, con logiche diverse, gestiti da enti diversi — ma applicabili allo stesso investimento produttivo.
Il credito d'imposta ZES Unica (D.L. 124/2023) è una misura territoriale: premia gli investimenti nelle zone assistite delle 8 regioni del Mezzogiorno, Marche e Umbria indipendentemente dalla natura tecnologica dei beni acquistati. Il beneficio è automatico se l'investimento è ammissibile e le comunicazioni sono inviate nei tempi previsti.
Il Piano Transizione 5.0 (D.L. 19/2024, art. 38) è una misura nazionale: premia la transizione digitale e green delle imprese italiane, richiedendo che l'investimento in beni 4.0 generi un risparmio energetico certificato di almeno il 3% sul processo produttivo o il 5% sulla struttura.
La cumulabilità è espressamente prevista dall'art. 16, co. 5, D.L. 124/2023 e confermata nella normativa Transizione 5.0. Il vincolo non è sull'utilizzo contemporaneo dei due strumenti — è sul non superamento del 100% del costo ammissibile.
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Chi può accedere: requisiti e aree geografiche ammesse
Per cumulare i due incentivi devono essere soddisfatti contemporaneamente i requisiti di entrambe le misure.
Le aree geografiche ammesse dalla ZES Unica: Abruzzo (zone assistite), Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Marche e Umbria. Le aree targate Taranto rientrano in una disciplina specifica con intensità maggiorate.
Requisiti ZES Unica
Struttura produttiva nelle zone assistite ZES
Investimento minimo 200.000 € (50.000 € per agricoltura/pesca)
Tutte le forme giuridiche e regimi contabili
Comunicazione preventiva all'Agenzia delle Entrate
Requisiti Transizione 5.0
Beni materiali e immateriali Industria 4.0
Risparmio energetico certificato: ≥3% processo o ≥5% struttura
Comunicazione preventiva al GSE
Perizia ex ante ed ex post da certificatore energetico abilitato
Investimenti ammissibili per ciascuna misura
La sovrapposizione tra le due misure riguarda principalmente i beni strumentali nuovi. Ma le categorie ammissibili non sono identiche — e questo condiziona la struttura ottimale del cumulo.
Ammesso da ZES Unica
Macchinari, impianti e attrezzature nuovi
Immobili strumentali (entro il 50% del totale)
Terreni (inclusi nel vincolo immobiliare)
Beni in leasing finanziario
Ammesso da Transizione 5.0
Beni materiali 4.0
Beni immateriali 4.0
Beni per produzione da fonti rinnovabili
Software e sistemi di gestione energetica
Come funziona la cumulabilità: il limite del 100% e il principio DNSH
La regola operativa è una sola: la somma dei benefici ottenuti dalle due misure non può superare il 100% del costo ammissibile dell'investimento
In pratica, se un bene costa 1.000.000 € e la ZES riconosce un credito del 40% (400.000 €), il credito Transizione 5.0 può coprire al massimo 600.000 € di costo — non di più.
Esistono due approcci tecnici per strutturare il cumulo:
• Approccio a basi imponibili separate: ZES e Transizione 5.0 si applicano a quote distinte dello stesso investimento, rispettando i massimali di ognuna
• Approccio a intensità cumulate: le due misure si applicano alla stessa base, verificando che la somma delle intensità non superi il 100% né i massimali UE previsti dalla Carta degli aiuti regionali
Il principio DNSH (Do No Significant Harm) è obbligatorio per la Transizione 5.0: l'investimento non deve causare danni significativi all'ambiente. Per la ZES Unica non è espressamente richiesto, ma in caso di cumulo si applica il vincolo della misura più restrittiva.
Intensità del beneficio combinato: tabella e esempio pratico
L'intensità finale dipende dalla regione, dalla dimensione dell'impresa e dalla fascia di investimento prevista da Transizione 5.0.
ZES Unica — intensità massima
Calabria, Campania, Puglia, Sicilia: fino al 40%
Basilicata, Molise, Sardegna: fino al 30%
Abruzzo: fino al 15%
Taranto (aree crisi): fino al 60-70% per PM
Transizione 5.0 — aliquote per fascia
Risparmio ≥3% e <6%: 35% fino a 2,5 mln €
Risparmio ≥6% e <10%: 40% fino a 2,5 mln €
Risparmio ≥10%: 45% fino a 2,5 mln €
Fasce superiori: aliquote decrescenti (25%, 10%)
Obblighi pluriennali e rischio decadenza
Cumulare i due incentivi significa anche cumulare gli obblighi di mantenimento. Entrambe le misure prevedono vincoli pluriennali che vanno pianificati prima di avviare l'investimento.
• ZES Unica: i beni agevolati devono rimanere nella struttura produttiva ZES per almeno 5 anni dal completamento dell'investimento (art. 16, co. 8, D.L. 124/2023)
• Transizione 5.0: i beni agevolati devono rimanere nell'impresa per almeno 5 anni (o 3 anni per le PMI) e continuare a soddisfare i requisiti energetici certificati
• Dismissione, cessione o delocalizzazione entro i termini: obbligo di restituzione del credito già compensato, con sanzioni e interessi su entrambe le misure
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