Aprile 2026
ZES Unica: credito d'imposta fino al 40% per le imprese del Mezzogiorno, Marche e Umbria
Un'agevolazione strutturale per chi investe nelle 8 regioni del Sud, Marche e Umbria — ma con scadenze precise e condizioni che richiedono attenzione tecnica.
Ogni anno le imprese che investono nelle regioni del Mezzogiorno possono accedere a un credito d'imposta diretto sugli investimenti produttivi. Non un bando a sportello, non una graduatoria: il diritto matura automaticamente se l'investimento è ammissibile, la documentazione è corretta e le comunicazioni vengono inviate nei tempi previsti.
La ZES Unica (Zona Economica Speciale del Mezzogiorno) è stata istituita con il D.L. 19 settembre 2023, n. 124 e copre dieci regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Marche e Umbria
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In questo articolo
Cos'è la ZES Unica e chi può accedere
La ZES Unica Mezzogiorno è una misura di politica industriale che consente alle imprese che investono nelle zone assistite delle 10 regioni del Sud di ottenere un credito d'imposta diretto, utilizzabile in compensazione tramite modello F24.
Possono accedere tutte le imprese indipendentemente da forma giuridica e regime contabile, a condizione di operare o insediarsi con strutture produttive nelle zone assistite della ZES.
Sono esclusi i seguenti settori:
• Siderurgico, carbonifero e lignite
• Trasporti (escluso il supporto ai trasporti) e relative infrastrutture
• Credito, assicurazioni e servizi finanziari
• Produzione e distribuzione di energia
• Infrastrutture a banda larga
• Imprese in liquidazione, scioglimento o in stato di difficoltà finanziaria
Investimenti ammissibili e vincoli da rispettare
Gli investimenti agevolabili devono riguardare strutture produttive situate nelle zone assistite della ZES. Il valore minimo è 200.000 € (50.000 € per il settore agricolo, pesca e acquacoltura). Il tetto massimo agevolabile per progetto è 100 milioni di euro.
Le categorie ammesse sono tre:
• Macchinari, impianti e attrezzature nuovi — anche acquisiti tramite leasing finanziario
• Immobili strumentali: acquisto, ampliamento o realizzazione di strutture per l'attività produttiva
• Terreni: ammessi in misura limitata, inclusi nel calcolo del vincolo immobiliare
Ammesso
Beni strumentali nuovi di fabbrica
Leasing finanziario su beni nuovi
Immobili strumentali entro il 50% del totale
Non ammesso
Beni strumentali usati (art. 16, co. 2, D.L. 124/2023)
Componente immobiliare oltre il 50% del totale agevolabile
Acquisti tra soggetti in rapporto di controllo
Intensità del credito d'imposta per regione
L'aliquota varia in base alla regione in cui si trova la struttura produttiva, secondo la Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 (Decisione UE C(2021) 8655 del 2 dicembre 2021):
Regione
Calabria, Campania, Puglia, Sicilia
Basilicata, Molise, Sardegna
Abruzzo
Marche, Umbria
Intensità massima
Fino al 40%
Fino al 30%
Fino al 15%
Fino al 35%
Il credito si utilizza esclusivamente in compensazione tramite modello F24, secondo le modalità stabilite dall'Agenzia delle Entrate. Non è un rimborso, non richiede esborsi anticipati.
Scadenze e procedure: le due comunicazioni obbligatorie
Il credito ZES non si richiede con una domanda a sportello.
Si gestisce con due comunicazioni obbligatorie all'Agenzia delle Entrate, entrambe vincolanti, con modelli approvati con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 3882 del 30 gennaio 2026
Per gli investimenti 2026, la finestra della comunicazione iniziale è già chiusa: resta aperta solo la comunicazione integrativa, a gennaio 2027.
Comunicazione iniziale
Finestra: 31 marzo – 30 maggio 2026
Contenuto: spese sostenute e previste entro il 31 Dicembre 2026
Destinatario: Agenzia delle Entrate
Comunicazione integrativa
Finestra: 3 - 17 Gennaio 2027
Contenuto: attestazione effettiva realizzazione investimento
Richiede certificazione di revisore legale o soggetto abilitato
Cumulabilità con altri incentivi
Il credito d'imposta ZES è cumulabile con altri strumenti agevolativi, purché non vengano superate le intensità massime di aiuto previste dalla normativa UE (art. 16, co. 5, D.L. 124/2023 — Reg. UE 651/2014 GBER).
Le combinazioni più efficaci per un investimento in beni strumentali 4.0 in zona ZES:
• ZES Unica + Iperammortamento 2026: credito d'imposta ZES sulla quota di costo + maggiorazione fiscale al 180% sull'iperammortamento — strumenti con basi imponibili diverse, cumulabilità verificabile caso per caso
• ZES Unica + Nuova Sabatini: finanziamento agevolato con contributo in conto interessi sulla stessa spesa — possibile, nel rispetto dei massimali di intensità
• ZES Unica + bandi regionali PR FESR: verifica obbligatoria sui regolamenti specifici del bando regionale
Condizioni di mantenimento e rischio decadenza
L'accesso al credito ZES comporta obblighi pluriennali che vanno considerati già in fase di pianificazione dell'investimento.
• I beni agevolati devono entrare in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo all'acquisizione (art. 16, co. 7, D.L. 124/2023)
• L'attività deve essere mantenuta nella ZES per almeno 5 anni dal completamento dell'investimento (art. 16, co. 8, D.L. 124/2023)
• Dismissione, cessione o utilizzo non conforme dei beni entro i 5 anni comporta riduzione o revoca del credito già fruito
• In caso di revoca: obbligo di restituzione con sanzioni e interessi
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